Impresa Familiare

L'impresa familiare è regolamentata dall'art. 230 bis del codice civile. Tramite l’impresa familiare vengono disciplinati i rapporti che sorgono in un’impresa quando un familiare dell'imprenditore presta la sua opera lavorativa in maniera continuativa nella famiglia o nella stessa impresa.
L'impresa familiare può essere composta dall'imprenditore, dal coniuge, dai perenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado. Il divorzio è causa di scioglimento dell’impresa familiare ma non la separazione dei coniugi.
I familiari componenti l’azienda familiare hanno diritto al mantenimento sulla base delle condizioni economiche della famiglia, a partecipare agli utili e non alle perdite, ai beni acquistati con gli utili, e agli incrementi dell'azienda.
I creditori personali dei familiari non possono aggredite i beni dell'impresa né pignorare la loro quota (sono pignorabili solo gli utili dell’azienda familiare).
Le decisione sull’amministrazione dell’impresa familiare sono prese a maggioranza personale dei familiari.
Il familiare socio dell’azienda familiare non può cedere la sua quota di partecipazione a terzi, mentre può cederla ad un altro familiare purché vi sia consenso della maggioranza dei membri.

 

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